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Permessi di soggiorno. Ci sarà scritto sopra se sono validi per lavorare

Permessi di soggiorno. Ci sarà scritto sopra se sono validi per lavorare

Verranno anche triplicati, solo sulla carta, anche i termini per rilasci e rinnovi dei permessi. E le domande per i flussi verranno esaminate solo se ci sono ancora quote a disposizione. In arrivo un decreto legislativo.

 

 

 

 

Roma – 12 dicembre 2013 – Presto sarà più facile capire se un permesso di soggiorno consente di lavorare e cambierà la procedura per l’esame delle domande dei flussi d’ingresso. Inoltre, i tempi massimi previsti dalla legge per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei permessi di soggiorno stanno per triplicare. Non è però il caso che milioni di immigrati si preoccupino: difficile peggiorare la situazione attuale.

A riscrivere alcuni passaggi del Testo Unico sull’Immigrazione è uno schema di decreto legislativo varato il 3 dicembre dal consiglio dei ministri per recepire l’ennesima direttiva europea, la 2011/98. Riguarda la “Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro”.

In realtà l’Italia ha ben poco da recepire, perché la sua normativa è già abbastanza in linea con quella direttiva. La procedura che porta gli stranieri in Italia con i flussi termina infatti con il rilascio di un documento che è valido per soggiornare e per lavorare. Inoltre, altra previsione della direttiva, c’è già una sostanziale parità di trattamento e di diritti tra lavoratori stranieri regolari e lavoratori italiani.

Lo schema di decreto legislativo, sul quale il Parlamento dovrà esprimere il suo parere, introduce però alcune novità importanti.

Innanzitutto, prevede che sui permessi di soggiorno che autorizzano anche un’attività lavorativa venga inserita la dicitura “Perm. Unico lavoro”. Questo consentirà a un aspirante datore di lavoro di capire subito se può assumere anche un immigrato che è arrivato in Italia per un motivo diverso dal lavoro (ad esempio per motivi familiari, grazie a un ricongiungimento), ma che comunque, secondo la legge, può cercarsi un’occupazione.

Ci sono poi altre norme che potrebbero fare scalpore. Viene modificato l’articolo del Testo Unico secondo il quale “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e’ stata presentata la domanda”, innalzando il termine a sessanta giorni. E diventano sessanta, rispetto agli attuali quaranta, anche i giorni entro cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrebbe esaminare una domanda per i flussi e concedere il nulla osta all’ingresso del lavoratore in Italia.

Improbabile, comunque, che queste nuove norme abbiano effetti pratici. Alzi la mano l’immigrato che è riuscito a farsi rinnovare un permesso di soggiorno in venti giorni. Oppure il datore di lavoro che ha ottenuto in quaranta giorni il via libera all’ingresso di un lavoratore straniero. Parliamo infatti di procedure la cui durata reale, con buona pace di quello che dice la legge, non si misura in giorni, ma in mesi, se non in anni.

Infine, il decreto dice che le domande per le assunzioni dall’estero “sono esaminate nei limiti numerici” stabiliti dal decreto flussi. Le domande che superano questi limiti possono essere esaminate solo “nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili”.

Le ricadute di questa norma semplificheranno il lavoro degli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Una volta terminate le quote, potranno infatti ignorare tutte le altre domande, senza più essere tenuti ad emettere e motivare migliaia di rigetti.

Stranieriinitalia.it

Elvio Pasca

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

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