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Carta di soggiorno. In Italia da cinque anni, ma con brevi assenze. È un problema?

Ho un permesso di soggiorno da 6 anni e vorrei chiedere il permesso di soggiorno CE ma sono 4 mesi che sono fuori dall’Italia. Questa assenza mi pregiudica per richiedere questo titolo di soggiorno?.

Secondo il Testo Unico sull’Immigrazione, l’art. 9 del D. Lgs. 286/98, lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni, ha diritto a richiedere il permesso di soggiorno CE lungo soggiornante (ex carta di soggiorno), sempre che sia in grado di dimostrare un reddito sufficiente, non abbia subito particolari condanne penali e superi un test di lingua italiana.

Ai fini del calcolo del quinquennio non si computano i seguenti periodi:

  • Soggiorno di breve durata: periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio.
  • Soggiorno con trattamento di status giuridico ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (agenti diplomatici), della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (agenti consolari), della Convenzione del 1969 sulle missioni speciali (missione temporanea con carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro Stato con il consenso di quest’ultimo per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito determinato) o della Convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale (funzionari Nazioni Unite).

Ciò vuole che se lo straniero è presente in Italia da cinque anni, ma per il primo anno, ad esempio, ha avuto un permesso come funzionario di una organizzazione internazionale, dovrà attendere ancora un altro anno per poter presentare la domanda di rilascio del permesso CEE.

E’ comunque escluso il diritto a richiedere tale permesso di soggiorno, anche alla luce della circolare N.400/A/2007/463/P/10 .2.2 del 16 febbraio 2007 emessa dal Ministero dell’Interno, allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo e permesso di soggiorno di breve durata

Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del citato decreto, le assenze inferiore a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nell’arco del quinquennio sono incluse nel computo dei 5 anni di soggiorno regolare, requisito alla base della richiesta del permesso di soggiorno CE lungo soggiornante (ex carta di soggiorno). Ciò vuol dire che lo straniero titolare da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno valido che è stato fuori dall’Italia per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, senza mai superare i 6 mesi consecutivi, può comunque presentare la richiesta del permesso CE per lungo soggiornanti.

Nei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano sia stato superiore ai periodi consentiti ( assenze superiori ai 6 mesi consecutivi o ai 10 mesi complessivi nel quinquennio), se lo straniero è in grado di dimostrare che è dipeso dall’adempimento dell’obbligo militare, da gravi e documentati motivi di salute oppure di forza maggiore, tali assenze non vengono computate all’interno del periodo richiesto per il rilascio del titolo di soggiorno, quindi il periodo di cinque anni non risulta così interrotto.

Stranieriinitalia.it

D.ssa Maria Elena Arguello 

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