Se non può lavorare perché è malata, la colf o badante è obbligata ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti.
CERTIFICATO MEDICO
La collaboratrice domestica non convivente:
- dovrà comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia. Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio. Fa fede il timbro postale di partenza.
La collaboratrice domestica convivente:
- non è invece obbligata all’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo del certificato se la malattia interviene durante le ferie o nei periodi in cui il lavoratore non è presente in casa del datore di lavoro. Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio. Fa fede il timbro postale di partenza.
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Se devono stare assenti per malattia, la colf, badante o collaboratore domestico potranno mantenere il posto di lavoro per i seguenti periodi:
Attenzione!
I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente.
Se la collaboratrice supera il periodo previsto in base alla sua anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha diritto di procedere al licenziamento per giusta causa.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare dall’evento. Ad esempio se la colf si ammala ad ottobre 2013, i giorni di malattia vanno calcolati dal mese di ottobre di quel anno sino al mese di ottobre dell’anno successivo, nella fattispecie 2014. I giorni di malattia, quindi, non si azzerano al 1 gennaio 2014 ma vengono calcolati sino ad ottobre 2014. Solo da novembre 2014 si “azzerano” i giorni della malattia.
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.
RETRIBUZIONE DURANTE LA MALATTIA
Il datore di lavoro è tenuto a retribuire la colf, badante o collaboratore domestico malati per il seguente numero massimo di giorni complessivi di malattia nell’anno, a seconda dell’anzianità:
Fatti salvi diversi accordi più favorevoli tra lavoratore e datore di lavoro, la retribuzione nei giorni di malattia dovrà avvenire nella seguente misura:
Al personale domestico che ne usufruisca normalmente per contratto, spetta la quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio ma solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Attenzione!
Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsi dimissioni del lavoratore.
Fonte: art 26 CCNL 2013: Nuovo contratto collettivo del lavoro domestico