Salve, ho avuto problemi all’imbarco per motivi di overbooking. Il mio biglietto era regolare e mi sono presentata in orario all’aeroporto. Volevo presentare un reclamo. Ho qualche diritto come passeggero?.
19 agosto 2014 – I diritti dei passeggeri in caso di imbarco negato, cancellazione o ritardo prolungato del volo vengono spiegati nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’e Europea 261/2004. La compagnia aerea, senza far differenza se si tratta di una compagnia di linea, charter o low cost, ha l’obbligo di informare ai passeggeri i propri diritti quando la partenza è prevista da un aeroporto sito nel territorio dell’UE oppure se si tratti di unacompagnia aerea comunitaria che parte da un terzo paese e che ha come destinazione finale uno degli aeroporti UE.
Attenzione però, perchè il regolamento non si applica nel caso in cui la compagnia aerea non è comunitaria ed è in partenza da un terzo paese con destinazione in un aeroporto dell’UE. In tali casi sarà necessario attenersi alla legislazione locale e alle norme che regolano il contratto di trasporto.
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Non si perdono i diritti anche se il biglietto è stato prenotato con una tariffa Frequent Flyer o con altri programmi commerciali promossi dalla compragnia aerea o dagli operatori turistici. Solo nel caso in cui il viaggio sia gratuito ovvero nel caso il biglietto è stato acquistato con tariffe agevolate non accessibili al pubblico si perdono i diritti.
Nel caso di overbooking, la compagnia deve, innanzitutto, verificare se ci sono dei passeggeri che cedono volontariamente il posto in cambio di benefici da concordare. Nel caso non ci siano dei volontari e l’imbarco viene negato, il passeggero ha due opzioni in base all’art. 4 del Reg. CE n° 261/04.
La prima è chiedere la «riprotezione». In questo caso il passeggero ha diritto ha essere ricollocato su un volo alternativo. Inoltre ha diritto ad avere un’assistenza adeguata (pasti e bevande durante l’attesa; sistemazione alberghiera in caso di pernottamento con successivo trasporto da e per l’aeroporto; due chiamate o messaggi. In più ha diritto a ricevere una compensazione economica in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) e alla distanza in km. I valori della compensazione economica vengono riportati nella tabella sotto.
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Voli intracomunitari Inferiori o pari a 1500 km €250
Voli intracomunitari Superiori a 1500 km €400
Voli internazionali Inferiori o pari a 1500 km €250
Voli internazionali Superiori a 1500 km e inferiori 3500 km €400
Voli internazionali Superiori a 3500 km €600
L’altra opzione che resta al passeggero è quella di rinunciare al volo. A quel punto, oltre all’assistenza adeguata e alla compensazione economica descritte sopra, ha diritto al rimborso del biglietto non usato.
Eventuali reclami devono essere presentati prima alla compagnia aerea competente. Se non si ha risposte entro sei settimane, si può presentare il reclamo all’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento CE 261/2004.
In Italia i reclami vanno fatti pervenire all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e si possono presentare direttamente nella loro sede sita nell’aeroporto di partenza. I recapiti sono reperibili sul sito www.enac.gov.it. Si puntualizza che il “modulo di reclamo” presente sul sito dell’Enac non sostituisce il reclamo fatto alla compagnia aerea. L’Enac comunicherà al passeggero le conclusioni degli accertamenti effettuati, il quale può farne uso nel caso in cui decida ad intraprendere un’azione legale nei confronti della compagnia aerea.
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Si ricorda che l’imbarco può essere negato nel caso sussistano ragionevoli motivi: ritardata presentazione al check-in o al gate; motivi di salute o di sicurezza e soprattutto se i documenti di viaggio non sono conformi alle condizioni di trasporto previste dalla compagnia e/o dalle normative nazionali o internazionali in materia.
Stranieriinitalia.it
D.ssa Maria Elena Arguello