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In viaggio per l’estate? Attenti al permesso di soggiorno!

Solo chi ha un documento valido può spostarsi liberamente tra l’Italia il proprio Paese o all’interno dell’area Schengen. Deve rimanere in italia chi attende la regolarizzazione.

 

 

 

 

Roma – 22 luglio 2013 – Molti immigrati approfitteranno delle ferie estive per tornare in patria, altri programmeranno comunque un viaggio fuori dall’Italia. Tutti farebbero bene a controllare il loro permesso di soggiorno prima di fare le valigie, per non rischiare, finita la vadanza, di non poter più rientrare.

Innanzitutto, chi ha un permesso valido può tornare in patria e quindi rientrare in Italia quando vuole, l’importante è che porti con sé il permesso.

Può poi spostarsi per turismo, senza chiedere visti, in tutti i Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera e Croazia. Se invece sceglie un Paese non Schengen, deve verificare se in base agli accordi con il proprio Paese d’origine ha bisogno di un visto per visitarlo.

Per chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno, il viaggio di andata o di ritorno tra l’Italia e il proprio Paese d’origine non deve prevedere il passaggio o scali in un Paese Schengen. Bisogna portare con sé il passaporto, il permesso scaduto e la ricevuta dell’ufficio postale (cedolino) da esibire alla polizia di frontiera.

Chi attende il primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare può viaggiare nell’Area Schengen solo se ha un visto di ingresso del tipo “Schengen uniforme” valido per tutta la durata del viaggio, altrimenti può solo viaggiare tra l’Italia e il suo Paese d’origine senza tappe europee. In ogni caso, insieme a cedolino e passaporto, dovrà esibire il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia.

Dovrà invece rimanere qui chi attende la regolarizzazione, perché la ricevuta della domanda non è un documento valido per rientrare in Italia. Prima di essere liberi di viaggiare verso il proprio Paese d’origine, questi lavoratori dovranno quindi attendere la convocazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la domanda di rilascio del permesso.

Stranierinitalia.it

EP

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