Sono diventato italiano. Ho 2 figli piccoli sullo stato di famiglia ma non vivono in Italia con me. Sono diventanti anche loro cittadini italiani?.
14 maggio 2013 – L’art. 14 della Legge sulla cittadinanza n. 91/92 determina che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana diventano italiani soltanto se convivono con il genitore che acquisisce la cittadinanza. Per di più, l’art. 12 del D.P.R. 572/93 specifica che la convivenza deve essere stabile ed effettiva nonché opportunamente attestata con idonea documentazione.
Ciò vuol dire che, in base alla legislazione vigente, l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minori degli stranieri naturalizzati avviene in automatico, per diritto, dopo che il genitore è diventato cittadino italiano, con la sola condizione che sia convivente e sia ancora minorenne al momento del mutamento della nazionalità del genitore. Se la convivenza è cessata o interviene in un momento successivo all’acquisto della cittadinanza, il figlio non consegue la cittadinanza italiana. A quel punto, i figli del neocittadino possono presentare la domanda di richiesta per la cittadinanza presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui dimora.
Inoltre, in base al regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/89), la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 11, viene effettuata quando si verificata una irreperibilità accertata o nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del soggiorno, non risulti agli atti il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da fare obbligatoriamente entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7, comma 3, D.P.R. 223/89). La cancellazione dall’anagrafe viene comunicata alla Questura da parte del Comune competente entro 30 giorni.