Salve, la mia lavoratrice domestica vorrebbe andare in ferie ad agosto. È da un anno che lavora con me, come funziona il calcolo e il trattamento economico?.
25 luglio 2013 – Indipendentemente dall’orario di lavoro che svolge la collaboratrice domestica (a ore o full time), per ogni anno di servizio che presta allo stesso datore di lavoro ha diritto ha un periodo di 26 giorni lavorativi di ferie inclusi i sabati (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), ai sensi dell’art. 18 del CCNL 2103. Il periodo di ferie deve essere concordato con il datore di lavoro in modo tale di poter far combaciare le esigenze di entrambe le parti. Generalmente le ferie si accordano per il periodo compreso tra giugno e settembre, ma è possibile stabilire le ferie in altri periodi se di comune accordo.
Dato che le ferie sono un diritto irrinunciabile non possono essere sostituite dalla relativa indennità, a meno che la lavoratrice di cittadinanza non italiana richieda al datore di lavoro, e quest’ultimo si d’accordo, di accumulare le ferie di due anni in modo tale che possa avere un periodo più lungo per tornare momentaneamente nel proprio paese d’origine. Comunque l’accumulo non può superare il biennio di lavoro.
È possibile, inoltre, frazionare le ferie in un massimo di due periodi l’anno, se così convengono le parti. In questo caso, le ferie si dividono in 2 settimane entro l’anno di maturazione e 2 settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Durante il periodo di ferie lo stipendio deve essere comunque pagato così come il versamento dei contributi previdenziali, quest’ultimo con le stesse modalità del periodo lavorativo. In base al nuovo CCNL, se la lavoratrice ha una retribuzione mensile, percepirà il proprio compenso senza nessuna decurtazione. Infatti, per ogni giornata del periodo di ferie, alla lavoratrice spetta 1/26 della retribuzione mensile, mentre i lavoratori a ore percepiranno una retribuzione ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie goduto. Se la collaboratrice è convivente, per cui usufruisce di vitto e alloggio, durante il periodo di ferie ha diritto all’indennità di questi benefici nel caso in cui nel luogo dove si trova non ha queste possibilità.
Nel caso di licenziamento o dimissioni, alla collaboratrice spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto in base ai mesi che effettivamente ha lavorato. Invece, le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né tanto meno durante il periodo di malattia o infortunio.
E se la collaboratrice lavora da meno di un anno può andare in ferie?
Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio, ma che ha superato il periodo di prova stabilito dal CCNL in base al livello di inquadramento, spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente. Si ricorda che la settimana lavorativa è di 6 giorni da lunedì al sabato compresi. Ad esempio, se la lavoratrice ha lavorato 6 mesi le spettano 13 giorni lavorativi di ferie (26gg/12= 2,17 gg al mese; 2,17gg x 6 mesi = 13gg di ferie).
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