in

Cittadinanza Italiana per residenza, come fare?

Sono un cittadino straniero residente in Italia da tanti hanno e voglio chiedere la cittadinanza per residenza. Vista la semplificazione della Pubblica Amministrazione, che documentazione devo presentare?.

 

 

 

 

15 aprile 2013 – La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall’art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. Tale legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano. Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

La domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza compilando il modulo B e allegando la documentazione richiesta in originale e fotocopia:

  • Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo da € 14.62.
  • Estratto dell’atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
  • Per colf e badanti Estratto Retributivo INPS.
  • Eventuale fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide più originale da portare in visione.
  • Fotocopia di un documento in corso di validità.
  • Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
  • Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (facsimile)

In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e lo sviluppo, tutta l’altra documentazione prima richiesta (casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) può essere autocertificata mediante l’apposito modello ai sensi del D.P.R. 445/2000 giacché la Prefettura può verificare la veridicità dell’informazione dichiarata mediante una procedura interna comunicando con il Ministero della Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione, però, perché rilasciare dichiarazioni false o mendaci comporta delle sanzioni.

La tempistica per il trattamento della domanda è di 730 giorni, cioè 2 anni dal momento in cui la domanda viene acquisita dall’autorità. In caso di esito favorevole, la Prefettura invia una notifica all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione del decreto di cittadinanza da parte dell’Autorità. Una volta che l’interessato ha il decreto in mano deve presentarsi al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica come previsto dall’art. 10 della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992). Decorso quel periodo il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza e produrre nuovamente tutta la documentazione.

È possibile controllare lo status della pratica accedendo alla pagina dedicata all’argomento del Ministero dell’Interno, associando l’utenza di registrazione al protocollo K10 inviato dalla Prefettura al richiedente dopo la presentazione dell’istanza. Finché non compare sul sito la scritta che l’istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione. La richiesta di cittadinanza per residenza ha una “doppia” istruttoria che non è visibile attualmente dal richiedente sul sito del Ministero dell’Interno. Nella prima fase dell’istruttoria la Prefettura controlla che la documentazione presentata è corretta e veritiera, emettendo un parere sulla domanda. Successivamente la pratica passa al Ministero dell’Interno che fa una seconda valutazione. Entrambi pareri possono non essere uguali. La Prefettura non può procedere sulla trattazione dell’istanza senza la risposta da parte del Ministero. Visto che l’utente non può verificare a che punto sia la propria domanda (se al Ministero o in Prefettura) è possibile richiedere alla Prefettura competente informazione sullo stato della pratica.

E se sono trascorsi già due anni?

Con la circolare 6415/2011 il Ministero dell’Interno ha ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura nell’adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, trascorsi i 730 giorni per la trattazione dell’istanza, non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa. In tal caso si può, però, chiedere al Tribunale di obbligare la Pubblica Amministrazione ad adottare i provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento della domanda di cittadinanza. È possibile, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Questa procedura non implica la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al Tribunale.
 

Stranieriinitalia.it

D.ssa Maria Elena Arguello

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)

Falsas regularizaciones: 32 denuncias en Reggio Emilia

Aviso para la Comunidad Ecuatoriana en Roma