Salve, sono un cittadino italiano e vorrei sposarmi con la mia ragazza ucraina nel suo Paese. Mi posso sposare presso il Consolato italiano o davanti alle autorità ucraine?.
Gli italiani che scelgono di sposarsi all’estero, possono farlo sia presso l’Ufficio di Stato Civile previsto dalla Legge del Paese in cui si celebra il matrimonio sia presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente (art. 12 del D.Lgs. 71/2011).
Matrimonio presso l’Ufficio di Stato Civile del Paese estero
Nel primo caso, il cittadino italiano che desidera sposarsi all’estero deve adempiere i requisiti previsti dalle Autorità estere dove si celebrerà il matrimonio.
Ad esempio, se il matrimonio si celebra in uno dei Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 1980 gli viene richiesto un “certificato di capacità matrimoniale”.
Questo certificato viene rilasciato dal Comune di residenza in Italia oppure dalla Rappresentanza diplomatico–consolare italiana competente nel caso in cui il cittadino italiano risieda all’estero. I Paesi firmatari che hanno ratificato la Convenzione di Monaco, oltre l’Italia, e che richiedono questo certificato sono: Austria, Germania, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Al momento la Convenzione non può essere applicata per il Belgio e la Grecia perche nonostante hanno firmato l’atto, non hanno ancora provveduto alla ratifica.
Alcuni Paesi non aderenti alla Convenzione di Monaco, ad esempio, chiedono al cittadino italiano di presentare alle Autorità locali un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.
Questo certificato viene sempre richiesto alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente in base al Paese in cui si intende celebrare le nozze, indipendentemente da dove sia residente il cittadino italiano (in Italia o all’estero). Per richiederlo basta compilare una dichiarazione sostitutiva nella quale si indicano tutti gli elementi indispensabili per reperire le informazioni e i dati richiesti. La Rappresentanza procede al rilascio di questo documento solo dopo l’esito positivo degli accertamenti e una volta acquisiti d’ufficio i documenti necessari previsti dalla legge per provare che non esistono impedimenti.
Infine, perché il matrimonio sia valido in Italia, deve essere trascritto al Comune competente. Infatti, è a cura degli interessati portare l’atto originale di matrimonio, debitamente legalizzato e tradotto, alla Rappresentanza che si occuperà della trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri dello Stato Civile oppure gli interessati stessi possono portarlo direttamente al Comune italiano di residenza.
In alcuni casi, però, non c’è bisogno di procedere alla legalizzazioni e traduzione dell’atto per la trascrizione. Infatti se questo viene rilasciato in un modulo plurilingue da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 1976, può essere usato direttamente così come è stato emesso. I Paesi che hanno aderito alla suddetta convenzione, oltre l’Italia, sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Attualmente la Convenzione non può essere applicata per la Grecia perché nonostante sia un Paese firmatario ancora non ha provveduto alla relativa ratifica.
Matrimonio presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
Nel caso in cui si desidera celebrare le nozze presso la Rappresentanza italiana all’estero, la prima cosa da fare è la “istanza di celebrazione del matrimonio consolare” che non è altro che un documento che devono sottoscrivere entrambi i nubendi e poi presentarlo personalmente all’Addetto consolare. È possibile inviarlo anche per posta, fax o email allegando la fotocopia dei documenti di identità. Una volta che l’Ufficio consolare accoglie l’istanza, a meno che non venga rifiutata per mancanza di requisiti oppure perché si oppongono le leggi del Paese estero, la coppia può procedere alla richiesta delle pubblicazioni. Le pubblicazione hanno una validità di 6 mesi, per cui si può procedere alla celebrazione del matrimonio dal 4° giorno sino al 180mo giorno successivo alla pubblicazione. Dopo la celebrazione del matrimonio, la Rappresentanza diplomatica procede direttamente alla trascrizione dell’atto di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente.
In base a dove sono residenti gli sposi, la procedura per la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio cambia. Per la fattispecie vediamo 3 casi diversi:
- Entrambi i nubendi sono residenti in Italia: le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste al Comune di residenza. Se ognuno degli sposi è residente in Comuni diversi, le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Dopo le pubblicazioni, il Comune rilascia la delega per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile.
- Italiano residente in Italia + straniero residente all’estero: in questo caso le pubblicazioni vengono effettuate in entrambi i luoghi di residenza e possono essere richieste sia presso il Comune italiano di residenza sia presso la Rappresentanza diplomatica dove si vuole celebrare il matrimonio. Se si sceglie quest’ultima opzione, sarà la Rappresentanza a richiedere le pubblicazioni al Comune di residenza in Italia, senza il bisogno che il cittadino italiano faccia la richiesta di pubblicazione al proprio Comune di residenza. Anche in questo caso, dopo le pubblicazioni, il Comune rilascia la delega alla Rappresentanza diplomatica per la celebrazione del matrimonio (art. 109 del C.C.)
- Straniero residente in Italia + italiano residente all’estero: nella fattispecie le pubblicazione vengono richieste solo alla Rappresentanza diplomatica dove si celebrerà il matrimonio. Come nel caso precedente, sarà la Rappresentanza a richiedere le pubblicazione al Comune di residenza in Italia, dopodiché il Comune rilascia la delega alla Rappresentanza diplomatica per la celebrazione del matrimonio (art. 109 del C.C.)
Stranieriinitalia.it