Dopo un anno di attesa è arrivato il via libera per la mia regolarizzazione. Sono stato convocato allo Sportello Unico per l’Immigrazione insieme al mio datore di lavoro, ma lui non può presentarsi per motivi di salute. Che possiamo fare?.
23 ottobre 2013 – Nel caso in cui il datore di lavoro sia impossibilitato a presentarsi all’appuntamento per la firma del contratto di soggiorno, è possibile che venga una terza persona all’appuntamento. Ci sono due ipotesi in questo caso:
Se si tratta del coniuge o di un familiare entro il terzo grado -quindi parliamo di figli, nipoti, genitori, fratelli, sorelle, zii- è possibile presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione con una delega in carta semplice, allegando in duplice fotocopia i documenti di identità sia del delegante che del delegato.
Se si tratta, invece, di una persona estranea o diversa a quelle indicate sopra, la delega non può essere semplice, ma deve essere una procura notarile o una delega autenticata da un funzionario comunale.
Nel caso in cui si presenti solo il lavoratore senza il datore di lavoro o un suo delegato, lo Sportello Unico per l’Immigrazione farà una seconda convocazione mediante una lettera raccomandata A.R. Se anche al secondo appuntamento non si presenta il datore di lavoro, e quest’ultimo non presenta una valida documentazione che giustifichi il motivo dell’assenza, la pratica di emersione viene archiviata.
Si rammenta che, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione è obbligato a presentarsi oppure a delegare qualcuno se lui è impossibilitato, all’appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione insieme al lavoratore per formalizzare la pratica, anche nel caso in cui si decida di rinunciare al rapporto di lavoro. Dinanzi al funzionario del SUI si specifica il motivo che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro e si sottoscrive contestualmente il contratto di soggiorno per il periodo effettivo di lavoro. Solo così si ottempera i requisiti di legge e si estinguono i reati penali e amministrativi previsti dalla normativa.
Ovviamente il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’INPS a favore dello straniero per il suddetto periodo e comunque non inferiore ai sei mesi previsti dal D.Lgs 16/2012.