Sono incinta e partorisco a breve. Ho sentito che c’è un contributo dallo Stato per chi rinuncia al congedo parentale. Come posso usufruirne?.
Roma, 3 aprile 2013 – La riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha introdotto delle misure volte a favorire l’inclusione delle donne e il sostegno alla genitorialità. L’idea è quella di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, si prevede la possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa la congedo parentale, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per far fronte alla spesa della rete di servizi per l’infanzia. Tale beneficio deve essere utilizzato negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio e per un massimo di 6 mesi. La circolare 48/2013 dell’Inps ha stabilito le categorie di lavoratrici che possono accedere a questa prestazione. Bisogna tener presente che chi applica per questo beneficio rinuncia direttamente in modo parziale o totale al congedo parentale.
La procedura
Una volta pubblicato il bando per la presentazione sul sito dell’INPS, si può procedere all’invio telematico della domanda accedendo al servizio mediante il PIN. Nella compilazione della domanda la lavoratrice deve indicare:
- A quale dei due benefici intende accedere: voucher per l’acquisto dei servizi dei baby-sitting o contributo per la spesa della rete di servizi per l’infanzia. Nel caso di optare per quest’ultima la madre deve indicare la struttura accreditata, pubblica o privata che sia, nella quale ha effettuato l’iscrizione del minore. L’INPS gestisce un elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate sul proprio portale;
- Il numero di mesi per il quale intende fruire del servizio: visto che il contributo è previsto anche per la lavoratrice che ha già fruito in parte del congedo parentale, in questa sezione si può indicare il periodo esatto per il quale si richiede il contributo;
- Conseguentemente la madre dichiara che rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- La presentazione della dichiarazione ISEE: bisogna tener presente che tale dichiarazione ha la validità di un anno dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti del nucleo familiare.
Una volta compilato il modulo online, si può decidere di fare l’invio tempestivo della domanda o di inoltrarla in un secondo momento prima della scadenza del bando. Questo ultimo passaggio va adoperato nel caso si intenda modificare la domanda giacché una volta inviata non può essere può modificata, almeno che non venga cancellata e, pertanto, venga nuovamente compilata ed inviata. Attenzione, però, perché al momento della graduatoria, oltre al reddito dichiarato sul modello ISEE, si valuterà anche le domande inviate in maniera cronologica. Ciò vuol dire che a parità di ISEE, l’ordine di presentazione delle domande conta al momento della valutazione della richiesta.
La graduatoria verrà pubblicata entro 15 giorni dopo la scadenza del bando sul sito web dell’INPS www.inps.it.
Nel caso la lavoratrice risulti idonea per l’erogazione del contributo, l’INPS comunica direttamente al datore di lavoro l’erogazione del beneficio, evitando quindi che ci siano persone che usufruiscono sia del congedo parentale, sia del contributo economico erogato dall’INPS.
Come funziona
L’importo del contributo è pari a € 300 al mese e non viene mai erogato in contanti. Può essere concesso per un massimo di 6 mesi ed è divisibile solo in frazioni mensili intere. Ciò vuol dire che il mese è continuativo e che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione entro il termine di 11 mesi dopo la fine del congedo di maternità.
Nel caso di scegliere il contributo per la fruizione della rete di servizi, il pagamento viene fatto direttamente dall’ente alla struttura prescelta, per un massimo di 300€ mensili, per ogni mese di congedo parentale al quale si rinuncia, e solo dopo la dimostrazione dell’effettivo utilizzo del servizi.
Nel caso di scegliere il contributo per il pagamento dei servizi di baby sitting, l’erogazione dei 300€ viene fatta in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale si rinuncia. I voucher sono i c.d. buoni lavoro e vanno ritirati dalla madre lavoratrice, in un’unica soluzione o mese per mese, presso la sede provinciale dell’INPS territorialmente competente in base alla dimora. Attenzione però, perché prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione indicando sia il proprio codice fiscale che quello della lavoratrice, il luogo di svolgimento dell’attività di servizio e le date presunte di inizio e di fine attività lavorativa. Questa comunicazione può essere fatta:
- al telefono, chiamando il contact center Inps/Inail 803.164 da telefono fisso o 06164164 da cellulare;
- via fax all’800.657657 mediante il modulo reperibile sul sito dell’INAIL;
- sul sito www.inail.it, sezione “punto cliente”;
- presso la sede INPS
È possibile rinunciare al beneficio, anche il giorno dopo alla pubblicazione della graduatoria, ma solo mediante procedura telematica. Bisogna ricordare, a questo punto, che il contributo è calcolato sulla base della mensilità intera e non in frazioni di giorni. Ciò vuol dire, nel caso di aver scelto il contributo in voucher, che se l’importo utilizzato è di 350 euro e il beneficio totale è di 600 euro, la lavoratrice che rinuncia al residuo del beneficio non può chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale visto che il voucher mensile è di 300€ non è frazionabile e l’importo utilizzato, in questo caso, rientra nel secondo mese di beneficio. Inoltre, tutti i voucher che non vengono utilizzati devono essere restituiti per poter richiedere l’accesso all’eventuale congedo parentale dopo la rinuncia al beneficio. Se i voucher non vengono restituiti si considerano usati.
Anche in questo caso, la rinuncia viene comunicata direttamente dall’INPS al datore di lavoro per poter consentire alla lavoratrice di richiedere l’eventuale congedo parentale al quale aveva rinunciato inizialmente per accedere al contributo economico dell’INPS.