Sono una cittadina albanese nata in Italia, ho fatto 18 anni a febbraio, posso chiedere la cittadinanza italiana?.
10 Aprile 2013 – La legge italiana n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza Italia entro un anno della suddetta data” (art. 4, comma 2 L. 91/92). Ciò vuol dire che il cittadino straniero nato in Italia e sempre regolarmente residente, può chiedere la cittadinanza italiana tra i 18 e i 19 anni, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile.
La cittadinanza, in questo caso, viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con una semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età. A procedimento concluso, l’Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L’ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procederà all’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici previo giuramento di fedeltà alla repubblica italiana.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Documenti da presentare
1. Ricevuta del pagamento del contributo pari a € 200 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno;
2. passaporto in corso di validità;
3. copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
4. permesso di soggiorno: in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione attestante comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
5. certificato storico di residenza. In caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che attesti la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. certificati medici).
Il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia tramite il certificato storico di iscrizione che rilascia l’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno. Spesso accade che i genitori non hanno provveduto a iscrivere all’anagrafe i figli nati in Italia oppure hanno chiesto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno. Verrebbe a mancare, quindi, il requisito della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età, pregiudicando il diritto alla presentazione della domanda.
Il Ministero dell’ Interno, in questi casi, per agevolare comunque le richieste di riconoscimento della cittadinanza, con la circolare K64.2/13 del 7 novembre 2007, ha invitato gli ufficiali dello stato civile a valutare con elasticità il requisito della residenza ininterrotta. Ha stabilito, cioè, che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica debbano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano, anche certificati medici (es. certificati di vaccinazioni, o di prestazioni sanitarie), certificati scolastici o altra documentazione simile.
Purtroppo continuano ad arrivarci segnalazioni dei nostri lettori, come il caso di Monnalisa Ndoja, che nonostante la circolare prima menzionata, i comuni continuano a rifiutare la cittadinanza a coloro che hanno un “buco” nel periodo di residenza. In merito a questo, le pronunce dei giudici sono sempre favorevoli in questa ipotesi, con la conseguenza che i rifiuti dei comuni sono considerati illegittimi.
Rif. Normativo: Legge 5 febbraio 1992 n.91
A cura di Mascia Salvatore e Maria Elena Arguello