Le persone che lavorano come colf o badanti e che abbiano perso il lavoro recentemente, potranno accedere alla NASpI “Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (Circolare INPS n.194 del 27/11/2015) e successivamente (a determinate condizioni) all’AsdI “Assegno di Disoccupazione”; la prima è una indennità di “nuova prestazione di disoccupazione” per tutti i lavoratori dipendenti che involontariamente perdono il lavoro, mentre la seconda e’ un’indennita’ che possono chiedere i lavoratori una volta finita la NASpI che ancora si trovino privi di occupazione.
Fra i requisiti necessari per accedere alla NASpI, troviamo:
1) Licenziamento involontario, a questo proposito dobbiamo ricordarci che, quando un datore di lavoro ci chiede di firmare una lettera di dimissione, si rischia di non poter accedere alla NASpI, infatti deve essere il datore di lavoro a licenziare il dipendente;
2) Contributi versati per almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni;
3) Aver lavorato per almeno 5 settimane negli ultimi 12 mesi prima del lincenziamento.
L’indennità NASpI è condizionata a partecipare:
– alle iniziative di attivazione lavorativa,
– ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’impiego delle Provincie e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni.
Procedura e Durata
1) Prima di presentare la domanda di disoccupazione, il lavoratore deve presentarsi al Centro per l’Impiego per dare la sua dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e poter così ottenere lo “stato di disoccupazione”;
2) La domanda di disoccupazione Naspi deve essere presentata all’INPS sul sito www.inps.it per via telematica (se si possiede il PIN online dell’INPS) entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, oppure recarsi ad un Caf o Patronato autorizzato all’invio telematico della domanda;
3) Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: l’iscrizione al Centro per l’Impiego, la lettera di licenziamento, le ultime buste paghe, l’ultimo CUD, e il modulo SR163 per l’attivazione del pagamento.
Per attivare il pagamento su c/c bancario o postale, libretto postale o carta prepagata, si dovrà compilare il modello SR163, modulo scaricabile nel sito dell’inps, questo modulo una volta compilato (anche a mano) dovrà essere portato in Banca o alle Poste per essere timbrato.
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzioni degli ultimi quattro anni di lavoro del disoccupato, fino ad un massimo di 78 settimane; dunque se una Colf negli ultimi 4 anni ha versato contributi per 50 settimane la sua indennità NaspI sarà di 25 settimane, ossia la metà delle settimane contributive versate.
Al termine della fruizione dell’indennità NASpI, se la Colf/badante non è riuscita a trovare un lavoro può presentare la richiesta per l’Assegno di Disoccupazione (AsdI) per una durata massima di sei mesi. L’importo dell’Assegno di Disoccupazione è pari al 75 per cento dell’ultima indennita’ NASpI percepita, si deve però ricordare che l’ammontare non potrà essere superiore all’assegno sociale.
La richiesta dell’ASDI si dovrà fare seguendo la stessa procedura con la quale è stata fatta la NASpI.
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE DOPO LA NASpI (ASDI)
Per potere continuare ad usufruire della disoccupazione dopo la NASpI sono necessarie le seguenti condizioni:
– Che la Colf/badante sia ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi;
– Che l’Isee non sia superiore a 5 mila euro;
– Che nel suo nucleo familiare sia presente un minore, o che abbia un’età sopra i 55 anni senza aver maturato i requisiti per la pensione;
– Che abbia sottoscritto un progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego;
– Non aver fruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e, comunque, per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Fernanda Solorzano S.